{"id":4992,"date":"2022-01-25T09:00:36","date_gmt":"2022-01-25T09:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salernoandpartners.com\/?p=4992"},"modified":"2022-02-04T10:02:49","modified_gmt":"2022-02-04T10:02:49","slug":"legge-di-stabilita-2022-il-nuovo-calendario-del-superbonus-e-degli-altri-bonus-edilizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salernoandpartners.com\/it\/legge-di-stabilita-2022-il-nuovo-calendario-del-superbonus-e-degli-altri-bonus-edilizi\/","title":{"rendered":"Legge di stabilit\u00e0 2022: il nuovo calendario del Superbonus e degli altri bonus edilizi."},"content":{"rendered":"<p><em>La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 \u00e8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49, ed \u00e8 in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2022.<\/em><\/p>\n<p>In materia di \u201c<em>bonus edilizi<\/em>\u201d, la Legge di Stabilit\u00e0 2022 contiene la proroga fino al 2024 della maggior parte delle agevolazioni. E\u2019 stato rivisto anche il calendario del Superbonus 110%.<\/p>\n<p>Quanto alle modalit\u00e0 di fruizione dei benefici, \u00e8 stata contestualmente prorogata anche la possibilit\u00e0 di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, previste dall\u2019articolo 121 DL 34\/2020. A tal fine, \u00e8 sempre necessario il rilascio del visto di conformit\u00e0 e delle attestazioni di congruit\u00e0 dei costi (<em>come da obblighi inseriti dal DL 157\/2021 \u201cantifrode\u201d<\/em>), salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (<em>fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali sono adempimenti sempre necessari<\/em>).<\/p>\n<p>Dal 2022 debutta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel medesimo anno per l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche.<\/p>\n<p><strong>Nuovo calendario per il Superbonus<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"134\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>TERMINE<\/strong><\/td>\n<td width=\"463\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>INTERVENTO<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"134\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>31.12.2022<\/strong><\/td>\n<td width=\"463\">Detrazione 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell\u2019intervento complessivo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"134\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>31.12.2023<\/strong><\/td>\n<td width=\"463\">Detrazione 110% in caso di interventi effettuati:<\/p>\n<ul>\n<li>da condom\u00ecni,<\/li>\n<li>dall\u2019unico proprietario (o comproprietario) dell\u2019intero edificio composto da due a quattro unit\u00e0 immobiliari;<\/li>\n<li>da persone fisiche, su unit\u00e0 immobiliari site all\u2019interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli \u201cinterventi trainati\u201d);<\/li>\n<li>dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"134\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>31.12.2023<\/strong><\/td>\n<td width=\"463\">Detrazione 110% per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (<em>inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unit\u00e0 immobiliari all\u2019interno dello stesso edificio<\/em>) e dalle cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Altri \u201cBonus edilizi\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Prorogati fino al 31.12.2024:<\/p>\n<ul>\n<li>la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all\u2019art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unit\u00e0 immobiliare;<\/li>\n<li>il \u201c<em>bonus mobili<\/em>\u201d (art. 16 co. 2 del DL 63\/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024;<\/li>\n<li>il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell\u2019art. 16 del DL 63\/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%)<\/li>\n<li>il \u201c<em>sismabonus acquisti<\/em>\u201d, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all\u2019art. 16, comma 1-septies del DL 63\/2013;<\/li>\n<li>il cosiddetto \u201c<em>ecobonus<\/em>\u201d, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all\u2019art. 1, commi 344 &#8211; 349 L. 296\/2006 e all\u2019art. 14 DL 63\/2013;<\/li>\n<li>il \u201cbonus verde\u201d di cui all\u2019art. 1, commi 12 \u2013 15, L. 27.12.2017 n. 205.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il \u201cbonus facciate\u201d (<em>introdotto con l\u2019art. 1, commi 219 \u2013 223, della L. 160\/2019<\/em>), \u00e8 prorogato fino al 31.12.2022, ma con aliquota pari al 60% (anzich\u00e9 del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).<\/p>\n<p>Non \u00e8 stato invece prorogato il bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all\u2019art. 16-ter DL 63\/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta dunque solo il superbonus nel caso in cui siano \u201c<em>interventi trainati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Negli stessi termini di vigenza delle agevolazioni, \u00e8 possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. A tal fine sono sempre necessari l\u2019attestazione di congruit\u00e0 delle spese ed il visto di conformit\u00e0, salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (<em>fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali gli adempimenti\u00a0 in commento sono sempre dovuti<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche nel 2022<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 stata introdotta una detrazione dall\u2019imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p>La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.<\/p>\n<p>E\u2019 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:<\/p>\n<ul>\n<li>euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno;<\/li>\n<li>euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari;<\/li>\n<li>euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Qualora foste interessati ad approfondire la tematica in argomento Vi invitiamo a <a href=\"https:\/\/www.salernoandpartners.com\/sedi-e-contatti\/\">contattare<\/a> lo Studio per ricevere il necessario supporto.<\/p>\n<p>Lo Studio \u00e8 a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 \u00e8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49, ed \u00e8 in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2022. In materia di \u201cbonus edilizi\u201d, la Legge di Stabilit\u00e0 2022 contiene la proroga fino al 2024 della maggior parte delle agevolazioni. E\u2019 stato rivisto anche il calendario del Superbonus 110%. Quanto alle modalit\u00e0 di fruizione dei benefici, \u00e8 stata contestualmente prorogata anche la possibilit\u00e0 di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, previste dall\u2019articolo 121 DL 34\/2020. A tal fine, \u00e8 sempre necessario il rilascio del visto di conformit\u00e0 e delle attestazioni di congruit\u00e0 dei costi (come da obblighi inseriti dal DL 157\/2021 \u201cantifrode\u201d), salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali sono adempimenti sempre necessari). Dal 2022 debutta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel medesimo anno per l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche. Nuovo calendario per il Superbonus \u00a0 TERMINE \u00a0 INTERVENTO \u00a0 31.12.2022 Detrazione 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell\u2019intervento complessivo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 31.12.2023 Detrazione 110% in caso di interventi effettuati: da condom\u00ecni, dall\u2019unico proprietario (o comproprietario) dell\u2019intero edificio composto da due a quattro unit\u00e0 immobiliari; da persone fisiche, su unit\u00e0 immobiliari site all\u2019interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli \u201cinterventi trainati\u201d); dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025 \u00a0 31.12.2023 Detrazione 110% per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unit\u00e0 immobiliari all\u2019interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo \u00a0 Altri \u201cBonus edilizi\u201d Prorogati fino al 31.12.2024: la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all\u2019art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unit\u00e0 immobiliare; il \u201cbonus mobili\u201d (art. 16 co. 2 del DL 63\/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024; il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell\u2019art. 16 del DL 63\/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%) il \u201csismabonus acquisti\u201d, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all\u2019art. 16, comma 1-septies del DL 63\/2013; il cosiddetto \u201cecobonus\u201d, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all\u2019art. 1, commi 344 &#8211; 349 L. 296\/2006 e all\u2019art. 14 DL 63\/2013; il \u201cbonus verde\u201d di cui all\u2019art. 1, commi 12 \u2013 15, L. 27.12.2017 n. 205. Il \u201cbonus facciate\u201d (introdotto con l\u2019art. 1, commi 219 \u2013 223, della L. 160\/2019), \u00e8 prorogato fino al 31.12.2022, ma con aliquota pari al 60% (anzich\u00e9 del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021). Non \u00e8 stato invece prorogato il bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all\u2019art. 16-ter DL 63\/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta dunque solo il superbonus nel caso in cui siano \u201cinterventi trainati\u201d. Negli stessi termini di vigenza delle agevolazioni, \u00e8 possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. A tal fine sono sempre necessari l\u2019attestazione di congruit\u00e0 delle spese ed il visto di conformit\u00e0, salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali gli adempimenti\u00a0 in commento sono sempre dovuti). &nbsp; Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche nel 2022 E\u2019 stata introdotta una detrazione dall\u2019imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi\u00e0 esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. E\u2019 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari. &nbsp; Qualora foste interessati ad approfondire la tematica in argomento Vi invitiamo a contattare lo Studio per ricevere il necessario supporto. 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Dal 2022 debutta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel medesimo anno per l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche. Nuovo calendario per il Superbonus \u00a0 TERMINE \u00a0 INTERVENTO \u00a0 31.12.2022 Detrazione 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell\u2019intervento complessivo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 31.12.2023 Detrazione 110% in caso di interventi effettuati: da condom\u00ecni, dall\u2019unico proprietario (o comproprietario) dell\u2019intero edificio composto da due a quattro unit\u00e0 immobiliari; da persone fisiche, su unit\u00e0 immobiliari site all\u2019interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli \u201cinterventi trainati\u201d); dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025 \u00a0 31.12.2023 Detrazione 110% per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unit\u00e0 immobiliari all\u2019interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo \u00a0 Altri \u201cBonus edilizi\u201d Prorogati fino al 31.12.2024: la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all\u2019art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unit\u00e0 immobiliare; il \u201cbonus mobili\u201d (art. 16 co. 2 del DL 63\/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024; il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell\u2019art. 16 del DL 63\/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%) il \u201csismabonus acquisti\u201d, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all\u2019art. 16, comma 1-septies del DL 63\/2013; il cosiddetto \u201cecobonus\u201d, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all\u2019art. 1, commi 344 &#8211; 349 L. 296\/2006 e all\u2019art. 14 DL 63\/2013; il \u201cbonus verde\u201d di cui all\u2019art. 1, commi 12 \u2013 15, L. 27.12.2017 n. 205. Il \u201cbonus facciate\u201d (introdotto con l\u2019art. 1, commi 219 \u2013 223, della L. 160\/2019), \u00e8 prorogato fino al 31.12.2022, ma con aliquota pari al 60% (anzich\u00e9 del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021). Non \u00e8 stato invece prorogato il bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all\u2019art. 16-ter DL 63\/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta dunque solo il superbonus nel caso in cui siano \u201cinterventi trainati\u201d. Negli stessi termini di vigenza delle agevolazioni, \u00e8 possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. A tal fine sono sempre necessari l\u2019attestazione di congruit\u00e0 delle spese ed il visto di conformit\u00e0, salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali gli adempimenti\u00a0 in commento sono sempre dovuti). &nbsp; Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche nel 2022 E\u2019 stata introdotta una detrazione dall\u2019imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi\u00e0 esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. E\u2019 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari. &nbsp; Qualora foste interessati ad approfondire la tematica in argomento Vi invitiamo a contattare lo Studio per ricevere il necessario supporto. 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In materia di \u201cbonus edilizi\u201d, la Legge di Stabilit\u00e0 2022 contiene la proroga fino al 2024 della maggior parte delle agevolazioni. E\u2019 stato rivisto anche il calendario del Superbonus 110%. Quanto alle modalit\u00e0 di fruizione dei benefici, \u00e8 stata contestualmente prorogata anche la possibilit\u00e0 di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, previste dall\u2019articolo 121 DL 34\/2020. A tal fine, \u00e8 sempre necessario il rilascio del visto di conformit\u00e0 e delle attestazioni di congruit\u00e0 dei costi (come da obblighi inseriti dal DL 157\/2021 \u201cantifrode\u201d), salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali sono adempimenti sempre necessari). Dal 2022 debutta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel medesimo anno per l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche. Nuovo calendario per il Superbonus \u00a0 TERMINE \u00a0 INTERVENTO \u00a0 31.12.2022 Detrazione 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell\u2019intervento complessivo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 31.12.2023 Detrazione 110% in caso di interventi effettuati: da condom\u00ecni, dall\u2019unico proprietario (o comproprietario) dell\u2019intero edificio composto da due a quattro unit\u00e0 immobiliari; da persone fisiche, su unit\u00e0 immobiliari site all\u2019interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli \u201cinterventi trainati\u201d); dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025 \u00a0 31.12.2023 Detrazione 110% per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unit\u00e0 immobiliari all\u2019interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo \u00a0 Altri \u201cBonus edilizi\u201d Prorogati fino al 31.12.2024: la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all\u2019art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unit\u00e0 immobiliare; il \u201cbonus mobili\u201d (art. 16 co. 2 del DL 63\/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024; il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell\u2019art. 16 del DL 63\/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%) il \u201csismabonus acquisti\u201d, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all\u2019art. 16, comma 1-septies del DL 63\/2013; il cosiddetto \u201cecobonus\u201d, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all\u2019art. 1, commi 344 &#8211; 349 L. 296\/2006 e all\u2019art. 14 DL 63\/2013; il \u201cbonus verde\u201d di cui all\u2019art. 1, commi 12 \u2013 15, L. 27.12.2017 n. 205. Il \u201cbonus facciate\u201d (introdotto con l\u2019art. 1, commi 219 \u2013 223, della L. 160\/2019), \u00e8 prorogato fino al 31.12.2022, ma con aliquota pari al 60% (anzich\u00e9 del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021). Non \u00e8 stato invece prorogato il bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all\u2019art. 16-ter DL 63\/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta dunque solo il superbonus nel caso in cui siano \u201cinterventi trainati\u201d. Negli stessi termini di vigenza delle agevolazioni, \u00e8 possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. A tal fine sono sempre necessari l\u2019attestazione di congruit\u00e0 delle spese ed il visto di conformit\u00e0, salvo per gli interventi \u201cdi edilizia libera\u201d e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali gli adempimenti\u00a0 in commento sono sempre dovuti). &nbsp; Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche nel 2022 E\u2019 stata introdotta una detrazione dall\u2019imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi\u00e0 esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. E\u2019 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari. &nbsp; Qualora foste interessati ad approfondire la tematica in argomento Vi invitiamo a contattare lo Studio per ricevere il necessario supporto. 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